Lo spinoso tema della rilevanza dei precedenti penali ai fini del rinnovo (o del rilascio) del porto d’armi, fin dall’entrata in vigore del vigente Testo Unico, ha dato luogo a frequenti contrasti interpretativi, come dimostrato dalla sussistenza di un’abbondante produzione giurisprudenziale che, perfino di recente, ha catturato l’attenzione di tutti coloro che quotidianamente si trovano, su più fronti, a trattare tale materia.

L’interesse suscitato dalla questione, soprattutto in termini pratici, è tale da aver indotto perfino l’autorevole intervento del Ministero dell’Interno il quale, col pregevole intento di fornire chiarezza ad un poco ordinato comparto normativo, ha ritenuto opportuno riepilogare nella circolare esplicativa del 31 agosto ultimo scorso le principali problematiche applicative.

Nonostante l’attenzione rivolta alla questione, tra i diretti interessati (in particolare, coloro che, a cadenza periodica, si apprestano al rinnovo della licenza), regna un clima di assoluta confusione, tanto che spesso il diniego del rilascio o del rinnovo piomba sulle spalle degli istanti come la più classica delle secchiate d’acqua gelida. Ciò soprattutto quando tale provvedimento sopraggiunga a distanza considerevole dal precedente penale e, magari, anche a seguito dell’emanazione di una sentenza di riabilitazione.

Costituisce conferma dell’assunto il fatto che la questione continui a formare oggetto di un consistente contenzioso, nonostante la vexata quaestio sembrerebbe essere stata ormai definitivamente composta a seguito di numerose pronunce emanate dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa e rese note anche nella suddetta circolare ministeriale, il cui contenuto essenziale si tenterà di divulgare nel presente scritto.

Disciplina normativa.

I precedenti penali ostativi al rilascio della licenza emergono prima facie dall’analisi degli artt. 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

In particolare, ai sensi dell’art. 11, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

– a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

– a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Prescindendo dall’ammontare della pena detentiva irrogata, le autorizzazioni di polizia, facoltativamente, possono essere negate anche a chi abbia riportato una condanna per taluno dei delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità.

La disciplina de qua è integrata, più nello specifico, dall’art. 43 del Testo Unico, nel quale è previsto che non possa essere concessa la licenza di portare armi:

  1. a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
  3. c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

Il rilascio della licenza è invece facoltativo per i condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e per chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Pertanto, l’art. 11 sopra trascritto, nel definire in via generale i requisiti richiesti per l’ottenimento delle licenze di polizia (tra le quali il porto di fucile), consente il rilascio della licenza anche a soggetti che abbiano ottenuto una sentenza di riabilitazione.

L’art. 43, la cui portata riguarda solo ed esclusivamente il rilascio del porto d’armi, invece, nel precludere la concessione della licenza nei confronti dei soggetti condannati per le tipologie di delitti ivi indicate, non effettua menzione alcuna in ordine ad eventuali effetti derivanti dalla sopravvenuta sentenza di riabilitazione.

Cosa accade, allora, se il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 43 T.U.L.P.S. riesce ad ottenere una sentenza di riabilitazione?

Ebbene, proprio la mancata previsione, all’art. 43, della possibilità di ottenere il rilascio della licenza a seguito dell’intervenuta causa di estinzione della pena ha determinato il sorgere del contrasto interpretativo oggetto d’analisi e volto a fornire una soluzione applicativa all’apparente antinomia normativa.

Il contrasto interpretativo.

Il dettato normativo ha dato luogo a due antitetiche posizioni interpretative che, alternandosi nelle pronunce dei giudici amministrativi, sono sfociate nella recente ed apparentemente risolutiva presa di posizione del Consiglio di Stato il quale, rebus sic stantibus (e nel silenzio normativo), ha tentato di comporre il contrasto aderendo all’impostazione maggiormente restrittiva.

Un primo orientamento (espresso, tra le tante, nella sentenza del Cons. Stato, del 4 marzo 2015, n. 1072), invero, riteneva che la riabilitazione, per quanto non contemplata dall’art. 43, primo comma, T.U.L.P.S., potesse escludere l’automatico ed altrimenti insuperabile effetto ostativo derivante dalle condanne per i delitti ivi indicati, sulla base dell’assunto secondo cui l’art. 11 del Regio Decreto sarebbe una norma di carattere generale, applicabile a tutte le autorizzazioni di polizia, comprese quelle in materia di armi e munizioni.

Come accennato, tuttavia, il giudice amministrativo ha ritenuto di aderire alla tesi restrittiva ed incline a considerare tassativi i casi nei quali la sentenza di riabilitazione possa assumere rilievo ai fini del rilascio di una licenza di polizia.

Quindi, sussistendo una precedente condanna per i delitti ex art. 43, primo comma, T.U.L.P.S., la sopravvenienza della causa di estinzione della pena, in relazione alle licenze di porto di armi, si colloca in una posizione di assoluta irrilevanza, essendo contemplata solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 11 T.U.L.P.S.

Il principio sotteso all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato è quello secondo cui le condanne per i delitti di cui al più volte citato art. 43 giammai perdono l’insita efficacia ostativa al rilascio del porto d’armi poiché comportano, iuris et de iure, un giudizio di inaffidabilità dei soggetti condannati per tali delitti e precludendo in tal guisa alla pubblica amministrazione l’esercizio del potere discrezionale di valutazione dei requisiti per il rilascio della licenza (Cons. Stato, 14 febbraio 2017, n. 658; Cons. Stato, 31 maggio 2016, n. 2312 e Cons. Stato, parere n. 1620 del 6 luglio 2016).

Orientamento che, all’indomani della suddetta pronuncia, sembra essere stato recepito anche dai Tribunali Amministrativi Regionali (tra le tante, si segnalano: T.A.R. Cagliari, sez. I, 13/07/2017,  n. 473; T.A.R. Perugia, sez. I, 20/07/2017,  n. 528; T.A.R. Cagliari, sez. I, 13/04/2017,  n. 259 che, in particolare, afferma: «emerge, infatti, a carico di tali soggetti, una “incapacità ex lege” a essere titolari di autorizzazione al porto d’armi che si ricollega direttamente ai fatti reato, a prescindere da successive vicende riabilitative».

Pertanto, la mera sussistenza del presupposto cronologico costituito dalla condanna per taluno dei predetti delitti non può che comportare l’automatico diniego del provvedimento da parte dell’Autorità competente.

In sintesi:

Come ha avuto modo di precisare il Ministero nella circolare alla quale si è fatto cenno nell’incipit del discorso, le ricadute che derivano dal predetto orientamento sul procedimento di valutazione dei requisiti morali ai fini del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni di polizia, nonché in tema di porto d’armi sono le seguenti:

– la licenza viene senz’altro negata a chi ha riportato una condanna alla pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

– nell’ipotesi di condanne per i reati di cui all’art. 11, primo comma T.U.L.P.S. l’intervenuta riabilitazione può assumere rilievo ai fini di una valutazione del profilo di affidabilità dell’interessato, con la conseguente possibilità di ottenere il rilascio della licenza;

– in caso di condanne a pena detentiva per i delitti di cui all’art. 43, primo comma, T.U.L.P.S. (reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo di armi) non hanno luogo ulteriori valutazioni ed essendo priva di rilievo la sentenza di riabilitazione, la licenza non può essere rilasciata;

– infine, per condanne inferiori agli anni 3, nonché per qualsiasi altro delitto non contemplato nelle sopra citate norme, il rilascio del porto d’armi è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione.

L’applicazione della pena su richiesta delle parti.

L’importanza della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato si apprezza anche in ragione del tentativo di far chiarezza circa l’applicabilità dell’art. 43 del Testo Unico a fattispecie analoghe alla sentenza di condanna espressamente contemplata dalla legge.

Il Giudice amministrativo, pertanto, ha colto l’occasione per precisare che la sentenza ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) deve essere considerata alla stregua di una sentenza di condanna ed i suoi effetti, pertanto, si producono esclusivamente nell’ambito di quelli penali della sentenza, così come disciplinati dall’art. 445, comma 1 bis, del codice di procedura penale.

In ciò determinando un netto superamento dell’orientamento secondo cui l’effetto della riabilitazione sarebbe equiparabile a quello previsto dall’art. 445 c.p.p., che, a conclusione di un procedimento reso ai sensi dell’art. 444 c.p.p., verificati presupposti della non reiterazione, conclude con l’estinzione dello stesso reato (T.A.R. Catania, 09/06/2016, n. 1557).

Pertanto, quando il patteggiamento abbia ad oggetto una delle fattispecie contemplate dall’art. 43, primo comma, T.U.L.P.S., comporta l’inesorabile diniego dell’autorizzazione.

Sospensione condizionale della pena.

Un problema analogo è sorto anche nella fattispecie in cui la pena sia stata sottoposta a sospensione condizionale.

Ai sensi dell’art. 163 del codice penale, infatti, si verifica una fattispecie di estinzione del reato se il condannato si astiene dal commettere nuovi delitti per i successivi cinque anni.

In assenza di precedenti giurisprudenziali degni di nota, l’interprete non può che attenersi alla lettera al dato normativo che, come si è visto, attribuisce rilievo al mero precedente cronologico costituito dalla condanna per una delle fattispecie delittuose di cui all’art. 43 sopra citato.

Di tal che, esattamente come accade per il patteggiamento, anche la condanna sottoposta a sospensione condizionale della pena comporta l’impossibilità di ottenere il rinnovo della licenza, per quanto, secondo parte della dottrina, tale soluzione appaia aberrante.

Infatti, trovandosi al cospetto di una vera e propria fattispecie estintiva del reato, dal momento del verificarsi della condizione e, dunque, dal decorrere del termine quinquennale, per coerenza sistematica, il precedente reato dovrebbe essere considerato tanquam non esset.

Sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria.

Come si è visto nei paragrafi che precedono, l’effetto preclusivo dell’art. 43, primo comma, T.U.L.P.S., si produce a seguito dell’irrogazione della pena della reclusione.
Ebbene, tale effetto deve ritenersi escluso laddove il Giudice abbia disposto la commutazione della pena detentiva con una sanzione di pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e 57, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Invero, il citato art. 57, terzo comma, della citata legge n. 689 prevede espressamente che “la pena pecuniaria, ancorché sostitutiva di quella restrittiva della libertà personale, si considera sempre come tale a tutti gli effetti”.

Da ciò deriva che in tale fattispecie l’autorità amministrativa non possa automaticamente (e solo per tale ragione) rifiutare il rilascio del porto d’armi.

Come osservato dal Consiglio di Stato (e pure ribadito nella circolare ministeriale), l’autorità investita della richiesta può esclusivamente limitarsi a considerare le circostanze oggetto della pronuncia di condanna al fine della valutazione dei presupposti che, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, T.U.L.P.S., potrebbero giustificare il rigetto (non vincolato ma discrezionale) della richiesta della licenza di porto d’armi.

La particolare tenuità del fatto.

Come noto, l’art. 131 bis c.p. contempla una causa di esclusione della punibilità laddove, a seguito dell’accertamento svolto dall’organo giudicante, il fatto si presenti di particolare tenuità.

Ebbene, poiché tale sentenza (che dichiara l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) secondo la prevalente impostazione giurisprudenziale, anche in ragione della natura sostanziale dell’istituto, non può essere equiparata ad una pronuncia di condanna, ai fini del rilascio del porto d’armi occorre procedere ad analoghe considerazioni rispetto a quelle svolte nel paragrafo che precede.

La sentenza resa ex art. 131 bis c.p. non può comportare l’automatico effetto ostativo di cui al primo comma dell’art. 43, ma le circostanze accertate in corso di causa possono solo essere valutate ai fini di cui al secondo comma della citata norma.

Avv. Giovanni Figus

AGGIORNAMENTO – MODIFICA ART. 43 TULPS.

Il 14 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 104, pubblicato nella GU n.209 del 8-9-2018, recante le misure d’attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del 17 maggio 2017 (che modifica la direttiva 91/477/CEE), relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Il suddetto D.Lgs., all’art.3, ult. comma, recante modifiche all’art. 43 TULPS, prevede ora che la licenza “può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta riabilitazione”.

Pertanto, deve ritenersi definitivamente superato il precedente contrasto interpretativo; infatti, mentre in precedenza la licenza, in presenza di precedenti condanne per reati ex primo comma dell’art. 43 TULPS, andava spesso incontro ad un quasi scontato diniego anche a seguito dell’avvenuta riabilitazione, successivamente all’entrata in vigore del decreto, la ricusazione della licenza non rappresenta più un automatismo, ma assume carattere discrezionale.
In parole povere, la modifica attribuisce finalmente rilevanza alla riabilitazione ai fini del rilascio o rinnovo del porto d’armi, anche nelle fattispecie delittuose sancite dall’art. 43 TULPS, sebbene attribuendo in merito un potere comunque discrezionale alle Questure.

Avv. Giovanni Figus