Art. 38 T.U.B., 2° comma del D.Lgvo 385/1993 – funzione della norma – violazione – effetti sull’efficacia del contratto di mutuo e sui privilegi.

L’art. 38, 2° comma, del D.Lgvo 385/1993, nel prevedere che la Banca d’Italia possa determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore dei beni ipotecati (che, secondo delibera del CICR del 22.4.1995, attualmente ammonta all’80% del valore del bene concesso in garanzia ipotecaria), ha lo scopo esclusivo di tutelare le banche e, indirettamente, il sistema bancario, essendo volto ad impedire che gli istituti di credito assumano esposizioni finanziarie senza adeguata garanzia.

In ragione dello scopo della norma, poiché l’art. 38 non incide sulla validità del contratto, un’eventuale sua violazione determinata dalla concessione di un mutuo superiore alla soglia determinata dalla Banca d’Italia (nello specifico, all’80% del valore dell’immobile) non si ripercuote sulla validità del mutuo né, tanto meno, comporta il venir meno o la riduzione del privilegio. (riproduzione riservata)

Tribunale di Nuoro, Sezione Collegiale Civile del 17 maggio 2016.

Riferimenti normativi: art. 38 T.U.B.