Nei contratti bancari di durata e, nello specifico, in quello di conto corrente, la parte (o il suo successore) che intenda accedere, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., alla documentazione contrattuale, è gravato dall’onere di provare la titolarità del rapporto e le eventuali modifiche relative al decennio antecedente alla richiesta. Il diritto di accesso e informazione, infatti, è limitato esclusivamente alla documentazione riguardante il decennio antecedente la domanda.
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Riferimento giurisprudenziale: Tribunale Sassari 21 dicembre 2015 – – Est. Cristina Fois